(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Emilia-Romagna n. 179 del
                          20 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifica dell'Art. 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
              (Riforma del sistema regionale e locale)
    1.  L'Art.  233 della legge regionale n. 3 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  233  (Competizioni  su strada). - 1. Le autorizzazioni per
competizioni  sportive  su  strada,  di  cui  all'Art.  9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o
senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
      a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o
vicinali di un solo comune;
      b) province, nei rimanenti casi.
    2.  Del  provvedimento  e'  data  tempestiva  comunicazione  alle
autorita' di pubblica sicurezza.
    3.   Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  qualora  la
competizione    interessi    il    territorio   di   piu'   province,
l'autorizzazione  e'  rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo
la  partenza,  ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara,
previa intesa con le altre province interessate.
    4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno
quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono
il  territorio  di  un  solo comune, e almeno trenta giorni prima per
quelle che coinvolgono il territorio di piu' comuni.
    5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di
nulla  osta,  di  cui all'Art. 9, comma 2, del decreto legislativo n.
285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In
caso contrario il nulla osta si intende espresso.
    6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le
autorizzazioni  sono  rilasciate nel rispetto della disciplina di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992.".